Danni da vacanze rovinate? Chi può chiedere 20 mila euro di danni?

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11/08/2018   17:25

Torniamo a trattare le ultime novità introdotte dal decreto legislativo 21 maggio 2018 numero 62 entrato in vigore primo luglio di quest'anno e contenente misure ‘antitruffa’ per risarcire i viaggiatori incappati in qualche brutta sorpresa in vacanza. Si tratta di uno strumento di grande tutela a favore dei viaggiatori italiani contro eventuali problemi legati all'acquisto di pacchetti turistici.
Oggi grazie a questa legge, i turisti che hanno subito un danno da vacanza rovinata, possono chiedere, entro tre anni, un risarcimento fino a 20 mila euro. E’ fondamentale capire a quali tipologie di viaggi si applicano le nuove regole.
Tecnicamente il decreto recepisce ed attua la direttiva europea (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio si applica a tutto il comparto turistico. Per essere chiari: la normativa si applica ai pacchetti turistici (sia quelli offerti in vendita sia quelli venduti da professionisti) ed anche ai servizi turistici collegati (la cui offerta o vendita è agevolata da professionisti). La novità importante è che finalmente la legge copre ed include anche tutti gli acquisti di pacchetti c.d. su misura e dinamici e anche tutti i contratti conclusi on-line. Quindi si tratta di uno strumento molto efficace e di vasta portata che risolve molte incertezze in materia e rafforza i diritti dei viaggiatori aumentando le responsabilità degli operatori del settore turistico. Questi ultimi dovranno muoversi all’interno di un mercato più equo e trasparente.
Chiariamo innanzitutto a quali categorie si applica la normativa anti truffa: cosa si intende per pacchetti turistici?
Ai sensi dell’articolo 33 per pacchetti turistici si intende l’unione di almeno due tipi di servizi (trasporto o altra prestazione resa nell’ambito dello stesso viaggio o vacanza, alloggio, noleggio veicoli). Questi due elementi (servizi) vengono combinati insieme dal professionista, anche attraverso distinti contratti stipulati con singoli fornitori, prima che si perfezioni l’accordo oppure entro le 24 ore successive. Gli stessi di solito vengono acquistati presso un unico punto vendita, possono essere venduti e fatturati ad un prezzo forfettario o globale, o ancora pubblicizzati o venduti sotto a denominazione di ‘pacchetto’ o termine similare che faccia intendere un unicum.
E, sempre per capire a quali categorie si applica la normativa anti-raggiro, cosa si intende per servizi turistici collegati?
Questa categoria è nuova ed è stata introdotta dal legislatore proprio con il decreto n.62, questo fatto comporta non pochi problemi di interpretazione e di applicazione. Bisogna capire bene cosa intende la legge. I servizi turistici collegati sono la combinazione di almeno due servizi diversi dal trasporto , dall’alloggio e dal noleggio veicoli (che, infatti, sono gli elementi che creano i pacchetti turistici di cui sopra).
Questi servizi devono essere acquistati sempre nell’ambito della stessa vacanza e attraverso differenti contratti stipulati con diversi fornitori. La condizione affinchè siano sottoposti alla disciplina dei ‘pacchetti turistici’ è che l’uno non sia di poca rilevanza rispetto all’altro, e cioè esprima un valore economico pari almeno al 25% del valore della combinazione stessa (un quarto). Per altre informazioni leggi anche

https://www.lacicala.org/2018/08/11/cuoriosita/viaggio-rovinato-dovuto-pagare-fino-mila-euro-risarcimento/1563

https://www.lacicala.org/2018/08/10/cuoriosita/vacanze-rovinate-questanno-viaggiatori-hanno-unarma-farsi-risarcire/1562